ASL SARDEGNA: RICORSO DIRETTORI GENERALI DOPO COMMISSARIAMENTO
Monday, November 30th, 2009(AGI) - Cagliari, 30 nov. - (AGI) - Cagliari, 30 nov. - Nella giurisprudenza, si legge nel ricorso, “la nomina e la revoca di un direttore generale costituiscono atti di alta amministrazione, ovvero implicanti una valutazione discrezionale sull’idoneita’ del direttore generale a svolgere l’incarico affidatogli, indipendentemente dall’avere egli contravvenuto ai propri doveri, e riguardo a esso l’interessato e’ titolare solo di una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo”. Il cosiddetto commissariamento, scrivono ancora gli avvocati, “costituisce, in effetti, un caso di spoil system, gia’ ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale. Lo scioglimento e il commissariamento (straordinario) di organismi pubblici rappresentano rimedi all’inefficienza, alla temporanea mancanza, alla inattivita’ o all’irregolarita’ di condotta degli organi ordinari degli stessi enti. Emerge, allora, come il commissariamento sia lo strumento utilizzato per azzerare la vecchia dirigenza nominata dalla precedente Giunta a favore di soggetti che godono la fiducia della nuova maggioranza”. La Regione Sardegna, sostengono i legali, e’ andata oltre i confini di legittimita’ definiti dalla Corte costituzionale. (violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione). Quanto alla necessita’ di riforma del sistema sanitario regionale, nel ricorso si sostiene che “la finalita’ individuata poteva ben realizzarsi in altro modo, ovvero mediante l’ausilio dell’operato dell’attuale dirigenza, che, fino a prova contraria (neppure ipotizzata), ha manifestato competenza ed efficienza. Pertanto, provvedere alla nomina di commissari esterni in sostituzione degli attuali dirigenti appare ultroneo rispetto alle finalita’ della legge, per di piu’ ancor prima di aver definito tempi, modi e contenuti della preannunciata riforma”. Tra l’altro, ricordano gli avvocati, “risulta palesemente violato pure il principio dell’affidamento: e’ fuor di dubbio, infatti, che stando cosi’ le cose, i dirigenti avessero legittimamente fatto affidamento in un incarico dirigenziale per la durata ordinaria di tre anni, cosi’ come era stato previsto nel contratto”. (AGI)
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