(AGI) - Roma, 16 dic. - “Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione”. Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha annullato la delibera di insindacabilita’ adottata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 30 maggio del 2007 in relazione alle dichiarazioni rese da Sgarbi nei confronti del magistrato Giancarlo Caselli. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era stato promosso dalla Corte d’appello di Milano dopo la delibera con cui la Camera dei deputati dichiarava che i fatti per i quali Sgarbi e’ sotto processo per diffamazione aggravata nei confronti dell’attuale capo della procura di Torino “concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle due funzioni”. Il caso fa riferimento alle critiche rivolte da Sgarbi alla gestione di alcuni delicati procedimenti penali avviati dalla procura di Palermo, guidata Caselli. Dichiarazioni, andate in onda su Telelombardia nel programma ‘Iceberg’ il 17 dicembre 2001, che il magistrato ha ritenuto lesive della sua reputazione anche se poi il tribunale di Milano, il 16 novembre 2007, a seguito della delibera di insindacabilita’ impugnata dalla parte civile, ha emesso sentenza di ‘non doversi procedere’ nei confronti di Sgarbi. “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - ha spiegato la Consulta nell’annullare la delibera adottata dalla Camera dei Deputati -, per la configurabilita’ di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese ‘extra moenia’ da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, al quale e’ subordinata la prerogativa dell’insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68, primo comma della Costituzione, e’ necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare espressione dell’esercizio di tipiche attivita’ parlamentari. Nella specie, ne’ la relazione della Giunta per le autorizzazioni, ne’ la delibera di insindacabilita’ dell’Assemblea hanno indicato alcun specifico atto parlamentare, compiuto da Sgarbi, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto. Nell’ambito del presente giudizio, la difesa della Camera dei deputati ha, invece, richiamato, come atti parlamentari cui le dichiarazioni esterne si connetterebbero, quattordici atti, tra interventi e atti di sindacato ispettivo, posti in essere dall’allora deputato Sgarbi, nell’esercizio delle funzioni, negli anni tra il 1993 e il 1999″. (AGI) Cop