CASSAZIONE: FIGLIO LASCIA LAVORO, VA MANTENUTO LO STESSO

(AGI) - Roma, 25 set. - Il padre separato deve mantenere il figlio se quest’ultimo decide di lasciare il lavoro per cercare una professione migliore. Lo sottolinea la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva rigettato il ricorso di un padre che lamentava di dover ancora versare un assegno al figlio maggiorenne che si era dimesso dopo alcuni anni dall’attivita’ di lavoro dipendente prestata come disossatore di carni suine e si era iscritto a un corso per stilista di capelli.

I giudici del merito avevano infatti ritenuto che “del tutto legittima” fosse la “coltivazione da parte del giovane di aspirazioni lavorative piu’ consone alle sue inclinazioni” e che non fosse configurabile “qualsivoglia atteggiamento di colpevole e successiva inerzia del ragazzo o ingiustificato rifiuto di un lavoro nella scelta di privilegiare la frequenza di un corso”.

Per la Suprema Corte (prima sezione civile, sentenza n.24018), il ricorso del padre va rigettato alla luce dell’articolo 147 del codice civile (inerente i doveri verso i figli) che coniuga “l’obbligo di mantenimento” con quello di “tener conto delle capacita’, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni” dei figli. Tale “coniugazione - rilevano i giudici di ‘Palazzaccio’ - finisce del tutto svuotata allorche’, come nella prospettiva prescelta dal ricorrente, la si pretende automaticamente paralizzata e risolta non appena il figlio, benche’ ancora adolescente, si accontenti di uno sbocco lavorativo qualsiasi anche se scarsamente appetito nella stagione adolescenziale in quanto privo di prospettive di sviluppo”, essendo invece questo obbligo “chiamato ad esprimersi finche’ le caratteristiche d’eta’ del figlio, benche’ maggiorenne, si rendano compatibili con ansie di cambiamento e di accrescimento professionale e culturale”. (AGI)

Oll